La Cassazione a Sezioni Unite n. 18287 dell’11 luglio 2018 ha stabilito che l’assegno divorzile ha tre funzioni: assistenziale, compensativa e perequativa.
Secondo questo orientamento e sulla base del principio di solidarietà, in presenza di un sensibile divario reddituale quale risultato delle decisioni assunte dai coniugi in costanza di matrimonio e il diverso contributo nella conduzione della vita familiare, il coniuge più debole ha diritto a un assegno divorzile.
La ratio consiste nell’autoresponsabilità che deve fondare tutta la vita matrimoniale, tenendo in considerazione le scelte assunte durante la stessa.
Se così non fosse, si contrasterebbe il principio di ragionevolezza, a danno della parte più debole.
Su questo tema è intervenuta anche la Corte di Cassazione il 17 dicembre 2025, con la sentenza n. 32910, che ha ribadito i principi cardine del nostro ordinamento in materia di assegno divorzile e ha precisato, ai sensi dell’art. 12-bis della legge n. 898 del 1970, introdotto dall’art. 16 della legge 74 del 1987, che il coniuge titolare dell’assegno divorzile ha diritto ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge alla cessazione del rapporto di lavoro, anche nel caso in cui tale indennità maturi dopo la sentenza di divorzio.
La Cassazione, con quest’ultima sentenza, ha voluto precisare che il legislatore ha introdotto l’art. 12-bis per rispondere all’esigenza di ampliare i diritti patrimoniali del coniuge divorziato, per cui il beneficio di percepire una quota dell’indennità di fine rapporto prescinde dal regime patrimoniale dei coniugi.
I presupposti richiesti dall’art. 12 bis per l’attribuzione del TFR sono tre:
- il passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- lo stato civile libero del coniuge richiedente;
- la titolarità, in capo allo stesso, dell’assegno divorzile.
La Cassazione, con la sentenza n. 32910/2025 ha inoltre chiarito che l’ex coniuge ha diritto al TFR a prescindere da quale sia la funzione dell’assegno percepito dallo stesso (assistenziale, compensativa, perequativa), rappresentando l’art. 12 bis uno strumento di partecipazione, seppur posticipata, alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi, durante il matrimonio volta a realizzare una ripartizione economica avvenuta nel corso del rapporto di lavoro e del matrimonio.
La logica sottostante è quella di ritenere che la retribuzione goduta da un coniuge, e corrisposta in forma parziale e in via differita all’altro è quella di rendere possibile, anche in virtù di un regime primario improntato alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla contribuzione ai bisogni della stessa, un’equa ripartizione dei vantaggi economici.


