La sindrome da alienazione parentale è conosciuta con l’acronimo PAS, Parental Alienation Syndrome.
È un disturbo che nasce all’interno di una dinamica familiare psicologico-disfunzionale e riguarda essenzialmente i minori di coppie coinvolte in vicende conflittuali, quali separazioni o divorzi, in cui il genitore affidatario o collocatario allontana moralmente e materialmente il figlio dall’altro genitore, screditandone la figura genitoriale.
Nel nostro ordinamento, il diritto alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena dei minori è un principio fondamentale che deve essere tenuto in conto dal giudice, anche in un contesto di difficoltà del nucleo familiare (cfr. Cass. 13217/2021 e Cass. 9691/2022).
Ne consegue che non è ammissibile far discendere dalla diagnosi di una patologia di PAS, anche se scientificamente indiscussa o dubbia, una presunzione di colpevolezza o di inadeguatezza del ruolo di genitore.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 19103/2024 ha affermato che la diagnosi può aiutare il giudice a comprendere le ragioni dei comportamenti, ma non può da sola giustificare un provvedimento di non idoneità genitoriale.
Tale orientamento è stato confermato dalla stessa Corte di Cassazione anche con la sentenza n. 3576/2024 nella quale viene ribadito che nessuna diagnosi può essere recepita acriticamente dal giudice, il quale non può prendere in considerazione solamente l’esito della consulenza tecnica avendo il giudicante a disposizione tutti i mezzi di prova del processo civile da utilizzare coordinandoli tra di loro.
Di conseguenza, il giudice deve inserire la diagnosi nel contesto della dinamica processuale, decidendo nel supremo interesse del minore e nel rispetto della propria sfera di autodeterminazione (cfr. sentenza della Corte EDU del 10 novembre 2022).
La sentenza n. 19103 dell’11 luglio 2024 ha cassato il decreto della Corte di Appello di Trieste che aveva disposto: (i) la sospensione della responsabilità genitoriale della madre, affetta dalla PAS, (ii) l’affidamento esclusivo della minore al padre con collocamento presso lo stesso, nonché (iii) le visite materne alla figlia organizzate e presenziate dai Servizi Sociali, con la motivazione che, anche qualora sia accertata la violazione del diritto alla bigenitorialità da parte del genitore che ostacoli i rapporti del figlio con l’altro genitore, eventualmente ponendo in essere abusi psicologici, è sempre necessario verificare, in applicazione del supremo interesse del minore, che i provvedimenti siano diretti a salvaguardare l’esigenza di evitare traumi che potrebbero derivare da un brusco allontanamento dal genitore con il quale il minore aveva sempre vissuto e dal correlato venire meno delle precedenti consuetudini di vita.


