
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2409 del 5 febbraio 2026, ha confermato che la trascrizione della registrazione di una chiamata ha valore probatorio ai sensi dell’art. 2712 c.c.
Nel caso di specie, il Tribunale di Latina, nel dichiarare la separazione personale tra le parti, ha rigettato la domanda di addebito in capo al marito, non tenendo in considerazione la prova dell’infedeltà dello stesso, prodotta da controparte.
La Corte d’Appello di Roma ha accolto la domanda della ricorrente imputando l’addebito della separazione coniugale al marito, avendo la moglie prodotto quale prova dell’infedeltà del coniuge la trascrizione della registrazione delle conversazioni telefoniche intercorse tra il marito e la sua amante.
La motivazione dell’addebito della separazione si fonda sulla circostanza che il resistente non ha disconosciuto la telefonata registrata con l’amante, ritenuta dalla Corte d’Appello prova cardine dell’adulterio.
I legali del marito hanno impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, sostenendo che la moglie non avesse mai depositato alcuna registrazione, bensì una semplice trascrizione della presunta conversazione avvenuta tra il marito e l’amante.
Secondo il ricorrente, la mancanza di un supporto audio non forniva alcuna certezza sulla provenienza della chiamata, con la conseguenza di esonerarlo dall’onere, previsto dall’art. 2712 c.c., di disconoscere il contenuto di una prova ritenuta dallo stesso non idonea.
Per questo motivo, il marito si è limitato ad eccepire l’inutilizzabilità della mera trascrizione di una telefonata, oltretutto illegittimamente registrata.
La Suprema Corte ha dichiarato infondato il ricorso, affermando che la registrazione di una conversazione può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., solo se il soggetto:
- sia tanto protagonista della conversazione quanto parte in causa;
- non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta.
La Corte chiarisce che il disconoscimento deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nella produzione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà di fatto e quella registrata.
Tale disconoscimento, tuttavia, non produce gli stessi effetti di quello previsto dall’art. 215, comma II c.p.c. dal momento che, in mancanza di richiesta di verifica e di esito positivo, preclude l’utilizzo della scrittura privata. Il giudice può comunque accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni.
Nel caso di specie, il marito non ha contestato il contenuto della trascrizione della registrazione della chiamata, ma si è limitato ad eccepire che il supporto-audio non fosse stato acquisto agli atti.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha confermato l’addebito della separazione a lui come prova principale la telefonata intercorsa tra l’amante e il marito.




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