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SPESE UNIVERSITARIE DEI FIGLI: QUANDO È POSSIBILE OTTENERE IL RIMBORSO SENZA IL CONSENSO DELL’ALTRO GENITORE

La questione giuridica nasce da una richiesta di rimborso, tramite precetto, delle spese universitarie — incluse quelle di alloggio — avanzata da una madre nei confronti dell’ex marito, sulla base del fatto che si trattava di costi sostenuti nell’interesse del figlio e che il diritto allo studio rientrava tra i bisogni primari dello stesso. Per tale motivo, quindi, non era necessario il previo accordo di entrambi i genitori, come invece affermava il padre che si era opposto all’atto di precetto.

Il Tribunale di Lanciano aveva in un primo momento accolto parzialmente l’opposizione spiegando che le spese derivanti dalla scelta del percorso universitario erano rimborsabili solo se effettuate di concerto tra i genitori, in conformità a quanto previsto dall’accordo di separazione.

In seguito all’impugnazione da parte della madre, la Corte d’Appello ha riformato la decisione del Tribunale di primo grado chiarendo che il preventivo accordo assume rilievo per le spese straordinarie caratterizzate da rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, mentre la sua mancanza non comporta necessariamente la perdita del diritto al rimborso delle medesime.

Secondo la Corte, che si adegua ad un orientamento recente (Cass. 14564/2023, Cass. 17017/2025, Cass. 9392/2025), il criterio decisivo è la valutazione in concreto del tipo di spesa: il giudice deve verificarne la conformità all’interesse del figlio, la congruità rispetto al tenore di vita familiare e la proporzionalità alle capacità economiche dei genitori.

Il principio si fonda sulla prevalenza dei doveri genitoriali, sanciti dall’art. 30 Cost., rispetto a un’applicazione formale delle clausole di separazione. Il consenso preventivo, pertanto, non può trasformarsi in uno strumento per impedire il soddisfacimento di esigenze formative meritevoli di tutela.

In conclusione, l’assenza di accordo non determina automaticamente l’esclusione del rimborso, ma richiede la dimostrazione del fatto che le spese sostenute sono giustificate e proporzionate alle condizioni economiche familiari.