La legge di bilancio del 2026 prevede un contributo per il sostegno abitativo dei genitori separati o divorziati, che demanda ad un decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità per l’attribuzione dei contributi a valere sul fondo medesimo.
Più precisamente, al fine di garantire un sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell’abitazione familiare di proprietà e con figli a carico fino al compimento dei 21 anni di età, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.
Il cd bonus affitto, per ora, parrebbe trattarsi di un contributo mensile fino a 500 euro a persona per sostenere i genitori che, a seguito di separazione o divorzio, devono affrontare le spese di una nuova locazione.
In attesa del decreto che dia piena operatività a quanto previsto nella legge di bilancio, i requisiti necessari per poterne usufruire sono:
- essere genitore separato o divorziato con provvedimento del tribunale o accordo di separazione omologato;
- avere almeno un figlio fiscalmente a carico di età non superiore a 21 anni;
- essere in regola con il versamento dell’assegno di mantenimento (se stabilito dal giudice);
- avere un reddito annuo IRPEF non superiore a 35.000 euro;
- avere un contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
- non possedere altri immobili entro un raggio di 50 chilometri dalla precedente abitazione familiare;
- non aver ottenuto l’assegnazione di un alloggio di edilizia popolare.
Tale misura di sostegno lascia tuttavia aperte alcune questioni.
Ad esempio, quella relativa al genitore non assegnatario dell’abitazione che richieda il bonus e vada a convivere con una terza persona, magari addirittura l’amante causa di rottura del matrimonio.
Oppure, considerato che l’importo annuo stanziato di 20.000.000 non è sufficiente a coprire i circa 800.000 potenziali destinatari di aiuto, i criteri di selezione potrebbero essere manipolati o non esaurienti, privilegiando alcuni soggetti a discapito di altri, e accentuando in tal modo le diseguaglianze già sussistenti tra i genitori separati.
Anche perché, se suddividiamo 20.000.000 per i circa 800.000 genitori separati (nella quasi totalità padri) che vivono sotto o vicino alla soglia di povertà e che, a seguito della separazione, non sono assegnatari della casa coniugale, ciascuno di loro riceverebbe effettivamente solo 25 euro di bonus.
Saranno quindi decisive le modalità con cui il decreto attuativo e il successivo bando applicheranno concretamente i criteri di priorità, per evitare che il beneficio si trasformi in una misura di portata eccessivamente marginale rispetto alla dimensione del fenomeno.
In conclusione, pur essendo condivisibile l’impostazione di fondo, volta a sostenere il genitore che dopo la separazione deve affrontare, oltre alle spese correnti, anche quelle per un nuovo alloggio, sarebbe auspicabile che la misura fosse costruita, oltre che sulla condizione di separato o divorziato e sul reddito individuale dell’eventuale beneficiario, sulla sua concreta situazione economica e familiare.


